Gentili Clienti,
riportiamo una sintesi delle principali disposizioni contenute nella L. 30.12.2024 n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, in vigore dal 1.01.2025.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nella legge.
DETRAZIONI PER ONERI
Vengono introdotti nuovi limiti alle detrazioni per oneri:
• Per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
- 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
- 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
• Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
- 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
- 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
• Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite: a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c) Tuir; b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012; c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4, c. 9, 2ª parte del primo periodo, e c. 9-ter D.L. 3/2015.
• Sono inoltre escluse, ai fini del citato computo, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis Tuir (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31.12.2024, nonché i premi di assicurazione detraibili, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31.12.2024. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024.
DETRAZIONI SPESE PER INTERVENTI EDILI
Con una modifica all’art. 16-bis, c. 1 Tuir, sono variate le detrazioni nella seguente misura:
ECOBONUS
La detrazione prevista per l’ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013, n. 63) spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
- 36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
- 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
In merito agli interventi di riqualificazione edilizia di cui all’art. 16bis Tuir, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel medesimo articolo, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Fermo restando il predetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
SISMABONUS
- La detrazione sismabonus (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies Tuir) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
- La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.
SUPERBONUS
- In relazione al superbonus, è introdotto un nuovo c. 8-bis.2. all’art. 119 D.L. 34/2020 che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal c. 8-bis, 1° periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15.10.2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
- È, inoltre, introdotto un nuovo c. 8-sexies all’art. 119 D.L. 34/2020, che riconosce la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.
LIMITI PER FRUIBILITA’ DEL REGIME FORFETARIO
Per l’anno 2025, è elevata da 30.000 euro a 35.000 euro, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell’anno precedente, superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
IMPOSTA SOSTITUTIVA E PLUSVALENZE DA CRIPTO ATTIVITA’
• È aumentata al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (art. 67, c. 1, lett. c-sexies) Tuir) realizzati a decorrere dal 1.01.2026.
• Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1.01.2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.
• L’imposta sostitutiva è versata entro il 30.11.2025.
• L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.11.2025. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI TERRENI E PARTICIPAZIONI
• È introdotta a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
• In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1.01 di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30.11 del medesimo anno, si proceda al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 18%. È possibile rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva fino ad un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30.11. Pertanto, la nuova formulazione della norma non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.
• Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali.
• Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1.01 è determinato ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.
• In ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata devono essere effettuati entro il 30.11 di ciascun anno.
• Analogamente, entro il 30.11 di ciascun anno, i contribuenti possono optare, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 18% per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01 dello stesso anno, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, c. 1, lett. a) e b) Tuir.
• Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere rateizzato fino ad un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30.11. Pertanto, la nuova formulazione della norma non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.
• Per effetto di tale opzione, nella determinazione delle plusvalenze, si considera il valore del terreno al 1.01 dell’anno di esercizio dell’opzione, in luogo al costo o il valore d’acquisto dello stesso. Il valore deve risultare da una perizia di stima giurata, redatta da determinate categorie di soggetti (iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili).
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI
• Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali (art. 43, c. 2, 1° periodo Tuir) o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono fruire delle seguenti disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2024 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2024.
• Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici.
• Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
• Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
• Le società che si avvalgono delle disposizioni devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2025 e la restante parte entro il 30.11.2025, con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997 (mediante modello F24).
ESTROMISSIONE DEI BENI DI IMPRESE INDIVIDUALI
• Gli imprenditori individuali, previo pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 Tuir, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: - i beni sono posseduti al 31.10.2024; - le esclusioni devono essere effettuate dal 1.01.2025 al 31.05.2025.
• I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2025 ed entro il 30.06.2026.
• Per i soggetti che si avvalgono di tali disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2025.
CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) PER LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE
• Con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter D.L. 18.10.2023 n. 145 (disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale), nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.
• Il medesimo codice identificativo è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SULLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
• Ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l'unità immobiliare concessa in locazione, sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore
TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
• Le spese di rappresentanza (art. 108, c. 2 Tuir) sono deducibili dal reddito imponibile se effettuate con i metodi tracciabili dal 01.01.2025.
PROROGA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEDUCIBILE PER NUOVE ASSUNZIONI
• Si riconosce ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro autonomo per gli anni 2025 – 2026 - 2027, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte agli incrementi occupazionali per assunzioni con contratti a tempo indeterminato risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
ALIQUOTA RIDOTTA IRES AL 20%
• Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, il reddito d'impresa dichiarato può essere assoggettato all'aliquota Ires ridotta di 4 punti percentuali (quindi al 20% anziché al 24%), al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) che una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonata ad apposita riserva;
b) che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui alla lett. a) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nonché nell'art. 38 D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), realizzati a decorrere dal 1.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (ovvero entro il 31/10/2026).
• Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.
• La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che:
a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:
1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 216/2023, in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 148/2015.
• Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui alla precedente lett. a) sia distribuita entro il 2° esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024;
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 5° periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.
RIDUZIONE TRANSITORIA DELLA CONTRIBUZIONE PER NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
• I soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli esercenti attività commerciali possono chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%.
• La riduzione è riconosciuta per 36 mesi e decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società.
• La riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione. Di conseguenza, l’eventuale riduzione in esame al 50% assorbirebbe (in via transitoria) la riduzione derivante dal regime fiscale forfettario.
• Per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50%, la contribuzione si commisuri su una base di calcolo inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
• La scelta della riduzione in esame è operata dall’assicurato mediante comunicazione telematica all’Inps.
• La facoltà è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.
OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI SOCIETA’
E’ disposta l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
BLOCCO DELLO STIPENDIO PER CARTELLE NON PAGATE
E’ stata introdotta un’ulteriore previsione normativa alle disposizioni in tema di riscossione e più in generale alle disposizioni legate ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La legge di Bilancio 2025 dispone il blocco dello stipendio di importo superiore a 2.500 euro e nei limiti della pignorabilità, con applicazione dal 2026. In altre parole, se il dipendente deve soldi allo stato, ad esempio per una multa o per altre cartelle, oltre la cifra di 5.000 euro, e percepisce uno stipendio, una pensione, un’indennità di licenziamento, superiore ai 2.500 euro l’ente tenuto al versamento, bloccherà l’emolumento fintanto che non si paghino le tasse dovute.
AUTO USO PROMISQUO DIPENDENTI
• Per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan (art. 54, c. 1, lett. a), e) e m) D.Lgs. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Aci elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al ministero dell'Economia, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
• La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in
MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0
Il medesimo credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1057-bis L. 178/2020 è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1.01.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro il 31.12.2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Vengono destinate risorse annuali di 2.200 milioni di euro per investimenti in beni materiali 4.0; per il monitoraggio e l’assegnazione di tali risorse, sarà necessario trasmettere una comunicazione al GSE con modalità di prossima definizione. Nella sostanza si tratta di una stretta all’incentivo che fino a oggi non era soggetto a uno stanziamento di risorse annuali.
MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0
Sono state introdotte modifiche ai parametri per il calcolo del credito d’imposta 5.0, stante le complessità dell’incentivo connesso al raggiungimento di obiettivi di riduzione dei consumi, per chi fosse interessato lo Studio rimane a disposizione per approfondimenti.
Cordiali saluti
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