LEGGE DI BILANCIO 2024

25 gennaio 2024

Gentili Clienti,

riportiamo una sintesi delle principali disposizioni di carattere tributario contenute nella L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023 (Legge di Bilancio 2024).

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

  • È stata riproposta la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2024.
  • Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.
  • La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30.06.2024.
  • Le aliquote delle imposte sostitutive è pari al 16%.

 

Cedolare secca contratti di locazione breve

  • Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni sulla cedolare secca per gli affitti (art. 3 D.Lgs. 23/2011), con l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Si ricorda che si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. La natura imprenditoriale della locazione esclude la riconducibilità del contratto alla “locazione breve” nonché l’applicabilità della cedolare secca.
  • L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
  • I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o sublocazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta d’acconto del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento.

 Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024 prevede la creazione di una apposita Banca dati nazionale gestita dal Ministero del Turismo con assegnazione di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali. Deve essere emanato un apposito avviso da parte del Ministero.

 

 Plusvalenze per cessione di beni immobili con interventi da Superbonus

  • Costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.
  • Per gli immobili rientranti in tale casistica, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione o sconto in fattura (di cui all’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020.
  • Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.
  • Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
  • Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 26% di cui all’art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste.
  • Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1.01.2024.

 

Adeguamento del valore delle rimanenze iniziali di beni

  • Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 Tuir.
  • L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
  • In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:
  1. dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale.
  2. di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) e il valore eliminato.
  • In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.
  • L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023.
  • Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

 

Variazione catastale degli immobili oggetto di Superbonus

  • L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e la dichiarazione di variazione dello stato dei beni (art. 1, cc. 1 e 2 D.Mef 19.04.1994 n. 701), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
  • Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione.

 

Ritenuta d’acconto su bonifici per fruire delle detrazioni fiscali

  • Le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta dell’11% (anziché dell’8%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
  • La disposizione si applica a decorrere dal 1.03.2024.

 

Ritenuta su provvigioni degli agenti di assicurazione

  • Dal 1.04.2024 sono soggette a ritenuta d'acconto le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

 

Aliquote Ivie e Ivafe

  • Dal 2024 l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) è stabilita nella misura dell’1,06% (anziché 0,76%).
  • L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti (Ivafe) è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.

 

Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni

  • I soggetti, che intendono effettuare la compensazione nel modello F24, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento della medesima.
  • I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
  • Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

 

Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro

  • Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997).
  • Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.

 

Misure in materia di rischi catastrofali

  • Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
  • Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

 

Ricordiamo infine l'importanza di effettuare periodici controlli sulla propria posizione contributiva presso i relativi enti previdenziali (INPS, casse professionali...) al fine di evitare possibili eccezioni legate alla prescrizione di propri diritti.

 Cordiali saluti

 

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