LEGGE DI BILANCIO 2024 - LE NOVITA' PER IL LAVORO
20 febbraio 2024
Gentili Clienti,
È stata pubblicata sul S.O. n. 40 alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 la L. 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di Bilancio 2024: di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende in materia di lavoro.
- Fringe benefit Viene innalzata, limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, la soglia di esenzione relativa ai fringe benefit. Nel 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati. I datori di lavoro sono tenuti a informare le rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, del riconoscimento dei fringe benefit. Il limite pari a 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
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Detassazione premi produttività Viene confermata, sempre in via sperimentale e non strutturale, la riduzione dell’aliquota per i premi di produttività (articolo 1, comma 182, L. 208/2015): per i premi e le somme erogati nell’anno 2024 l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% (in luogo dell’ordinario 10%).
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Trattamento integrativo speciale turismo Viene confermato, sempre in via temporanea, il trattamento integrativo speciale per il settore turismo. Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5, L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale turismo su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella CU e il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale (articolo 17, D.Lgs. 241/1997).
- Controlli lavoro domestico Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate. Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza, altresì, per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. L’Agenzia delle entrate e l’Inps effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Bonus asilo nido Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’Isee fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7, D.P.C.M. 159/2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età` inferiore ai 10 anni, l’incremento del buono è elevato a 2.100 euro.
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Esonero contributivo lavoratrici madri Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Cordiali saluti
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